Ai fini e agli affetti delle disposizioni di cui decreto legislativo 276/2003 e succ. modif. e integr. “si intende per somministrazione di lavoro la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine ai sensi dell’art. 20 (art. 2, comma 1 lett. a D.lgs 276/2003)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs 276/2003.In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto
di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto
alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine
inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni
caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto
scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
(art. 22 comma 2 D.lgs 276/2003)
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un
trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore
a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a
parità di mansioni svolte. L?Utilizzatore è obbligato
in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali (art.
23, comma 1 e 3 D.lgs 276/2003)
I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalità e criteri per la determinazione e corresponsione
delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti
dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di
tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione
ad associazioni o società cooperative o al conseguimento
di una determinata anzianità di servizio. (art. 23, comma
4 D.lgs 276/2003).
Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o
comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte nel contratto,
l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta
al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo.
Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione
l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori
e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione
a mansioni inferiori (art. 23, comma 6 D.lgs 276/2003)
Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore
gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (art. 23,
comma 7 D.lgs 276/2003)